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La Corte di Cassazione conferma il divieto di surroga materna dichiarando l’adottabilità del minore

(Corte di Cassazione. Sentenza 24001/2014)
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/24001_11_14.pdf

[Debido a que la subrogación gestacional es contraria al orden público, el niño nacido como resultado de un contrato de subrogación concluido y actuado al extranjero no puede ser considerado como el hijo de la pareja cliente en el ordenamiento jurídico italiano y debe ser declarado adoptable]

Con sentenza n. 24001/2014 la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sul tema della surrogazione di maternità.
Il caso riguardava due coniugi di Brescia recatisi in Ucraina per accedere a questa procedura di procreazione medicalmente assistita, che in Italia è vietata ai sensi dell’art. 12, 6 comma della l. 40/2004. A seguito di ricorso presentato dal Pubblico Ministero, il Tribunale di Brescia aveva accertato: a) che i coniugi non erano i genitori biologici del bambino; b) che la surrogazione di maternità è contraria all’ordine pubblico nell’ordinamento giuridico italiano, c) che, nel caso di specie, era stata violata anche la legge ucraina, secondo la quale almeno il 50% del patrimonio genetico deve provenire dalla coppia committente, d) che il minore doveva ritenersi in stato di abbandono, non essendo individuabili parenti che potessero prendersene cura. Per queste ragioni, il minore era stato dichiarato adottabile e se ne era disposto l’allontanamento dai coniugi bresciani, con collocamento presso altra coppia da scegliersi fra quelle in lista per l’adozione nazionale. La decisione del Tribunale era stata poi confermata dalla Corte di Appello di Bescia.
Ricorrendo in Cassazione, i coniugi hanno lamentato che, data la natura internazionalprivatistica della fattispecie oggetto di causa, i giudici di merito avrebbero dovuto fare riferimento alla nozione di ordine pubblico internazionale, inteso come l’insieme dei valori condivisi dalla comunità internazionale. Hanno denunciato inoltre che, in questa prospettiva, i giudici di merito hanno commesso un errore nel non considerare l’interesse superiore del minore ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, ratificata dall’Italia. Hanno sostenuto, infine, che, a prescindere dalla nullità del contratto di maternità surrogata, nel caso concreto era certamente interesse del minore rimanere nella famiglia in cui era stato accolto e accudito fin dalla nascita.
Questi rilievi dei ricorrenti hanno offerto al giudice di legittimità l’occasione di chiarire la propria posizione in merito alla definizione della nozione di ordine pubblico internazionale. Sul punto, la Cassazione ha ammesso che al fine di stabilire il contenuto della nozione si deve prendere in considerazione l’ordinamento nella sua interezza «ossia includendovi principi, regole e obblighi di origine internazionale o sovranazionale» (§ 3.1). D’altra parte, ha affermato che, in merito alla questione specifica della maternità surrogata, la valutazione del superiore interesse del minore è già stata predeterminata dal legislatore, «attribuendo la maternità a chi partorisce e affidando […] all’istituto dell’adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo delle parti, la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legame biologico» (§ 3.1). La Cassazione ha quindi ritenuto infondato il ricorso e ha confermato le sentenze di merito.
Va segnalato però che il 27 gennaio 2015 la Corte europea dei diritti umani ha assunto una posizione opposta a quella della Cassazione, decidendo il caso Paradiso e Campanelli c. Italia. Anche in questo caso, un minore nato da madre surrogata (in Russia, questa volta) era stato dichiarato adottabile in ragione della contrarietà all’ordine pubblico della surrogazione di maternità. Pur non contestando la valutazione operata dalle autorità nazionali circa la contrarietà all’ordine pubblico della maternità surrogata, la Corte ha però sostenuto che il riferimento all’ordine pubblico non può servire da giustificazione per qualunque tipo di intervento, in quanto lo stato ha l’obbligo di tenere in considerazione l’interesse superiore del minore. In particolare, la Corte ha affermato che sottrarre un bambino al contesto famigliare nel quale è inserito costituisce una misura estrema, giustificabile solo in caso di pericolo immediato per il bambino stesso. Per queste ragioni, la Corte ha ritenuto che la decisione delle autorità italiane costituisse una violazione dell’art. 8 CEDU relativo al diritto alla vita privata e familiare e ha condannato l’Italia a risarcire i coniugi ricorrenti.
Resta comunque ancora da vedere se, e in che modo, la pronuncia della Corte di Strasburgo inciderà sugli effetti della sentenza della Cassazione in commento e, più in generale, sulla giurisprudenza della Corte di legittimità in materia di maternità surrogata e di dichiarazione di adottabilità del minore.
(p.p.)

Ver:
A. Palazzo, Surrogazione materna e interesse del minore, in “Libero osservatorio del diritto”, gennaio/marzo 2015, http://lodd.it/surrogazione-materna-e-interesse-del-minore/
B. Salomone, Contrarietà all’ordine pubblico della maternità surrogata e dichiarazione di adottabilità del minore, in “Diritto civile contemporaneo”, 3/2014.
A. Viviani, Il caso Paradiso e Campanelli ovvero la Corte europea contro i “pregiudizi” dei giudici nazionali, in ww.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1294