{"id":29,"date":"2015-04-10T08:05:03","date_gmt":"2015-04-10T08:05:03","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/?p=29"},"modified":"2015-04-10T08:35:32","modified_gmt":"2015-04-10T08:35:32","slug":"sulla-giurisdizione-civile-in-caso-di-crimini-contro-lumanita-commessi-da-uno-stato-estero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/2015\/04\/10\/sulla-giurisdizione-civile-in-caso-di-crimini-contro-lumanita-commessi-da-uno-stato-estero\/","title":{"rendered":"Sulla giurisdizione civile in caso di crimini contro l\u2019umanit\u00e0 commessi da uno Stato estero"},"content":{"rendered":"<p>(Corte costituzionale, sentenza 238\/2014)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&amp;numero=238\" target=\"_blank\">http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&amp;numero=238<\/a><\/p>\n<p>[Son inconstitucionales las disposiciones de ley relativas a las inmunidades jurisdiccionales de los Estados extranjeros en los juicios destinados a la compensaci\u00f3n del da\u00f1o sufrido por las v\u00edctimas de cr\u00edmenes de guerra y cr\u00edmenes contra la humanidad]<\/p>\n<p>Con la sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014 la Corte costituzionale dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5. Dichiara altres\u00ec incostituzionale parte dell\u2019art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (legge di esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite). Giudica infine infondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale relativa alla norma prodotta nell\u2019ordinamento italiano mediante recepimento, ex art. 10 comma 1 della Costituzione, della norma consuetudinaria di diritto internazionale che garantisce l\u2019immunit\u00e0 degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati.<br \/>\nLa pronuncia \u00e8 stata da pi\u00f9 parti ritenuta epocale, in quanto la Corte aggiunge un nuovo tassello al confronto\/scontro tra Corti nell\u2019ambito della tutela multilivello dei diritti.  Al contempo ribadisce con forza la propria posizione nella contrapposizione (nazionale) tra potere giudiziario ed esecutivo, da cui origina la vicenda, nata nel 2004. \u00c8 opportuno ripercorrere brevemente le tappe principali di questa intricata vicenda. A partire dalla sentenza Ferrini (Cass. S.U. 5044\/2004), in Italia si \u00e8 andato affermando l\u2019orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nell\u2019ipotesi in cui uno Stato ponga in essere condotte che si configurano come crimini internazionali, non si applica la consuetudine internazionale che prevede l\u2019immunit\u00e0 di ciascuno Stato dalla giurisdizione civile degli altri, per atti compiuti iure imperii (ossia nell\u2019esercizio della propria potest\u00e0 sovrana). Nel caso di specie la Cassazione italiana ha escluso l&#8217;immunit\u00e0 giurisdizionale della Germania rispetto ad un&#8217;azione civile risarcitoria presentata da un cittadino italiano, il quale era stato deportato in Germania ed assoggettato al lavoro forzato durante l&#8217;occupazione tedesca di parte del territorio italiano nel corso del secondo conflitto mondiale. La Corte ha introdotto cos\u00ec un\u2019eccezione all\u2019applicabilit\u00e0 del principio generale.<br \/>\nL\u2019orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo in relazione a casi analoghi (come Al Adsani e Jones) e la pronuncia della Corte internazionale di giustizia  del 3 febbraio 2012 (Germania v. Italia) sono, invece, di segno opposto. In particolare, la CIG condanna proprio l\u2019Italia per violazione della norma internazionale sull\u2019immunit\u00e0 giurisdizionale dello stato estero, disponendo che, promulgando l\u2019opportuna legislazione (o con altro metodo a sua scelta), la Repubblica italiana dovr\u00e0 fare in modo di rendere inefficaci le pronunce delle proprie autorit\u00e0 giudiziarie che violino l\u2019immunit\u00e0 della Germania riconosciuta dal diritto internazionale. Esattamente per adempiere agli obblighi internazionali ed adeguarsi alla pronuncia della CIG (in base alla previsione dell\u2019art. 94 dello Statuto Onu), nel 2013 il legislatore italiano emana la legge n. 5, che obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia del 3 febbraio 2012 negando la propria giurisdizione nella cognizione della causa civile di risarcimento del danno per crimini contro l\u2019umanit\u00e0 commessi da uno Stato estero (la Germania) su suolo italiano. Nel 2014 il Tribunale di Firenze ne eccepisce l\u2019illegittimit\u00e0<br \/>\nAd avviso della Consulta, le previsioni contenute nella legge impugnata sono in contrasto con uno dei principi supremi dell\u2019ordinamento, la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, assicurato dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost., che non pu\u00f2 essere sacrificato totalmente, se il bene concorrente \u00e8 l\u2019esercizio illegittimo della potest\u00e0 di governo dello Stato straniero.<br \/>\nPer arrivare a questa conclusione, la Corte passa attraverso alcuni snodi significativi. Afferma innanzitutto la propria competenza a giudicare della causa di specie, nonostante la consuetudine censurata si sia formata anteriormente all\u2019entrata in vigore della Costituzione. Cos\u00ec facendo, essa supera il dictum della sentenza n. 48 del 1979 (che aveva circoscritto il sindacato della Corte alle sole consuetudini posteriori all\u2019entrata in vigore della Costituzione), attraverso il richiamo al dettato della sent. 1 del 1956, secondo il quale \u00abl\u2019assunto che il nuovo istituto della \u201cillegittimit\u00e0 costituzionale\u201d si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non pu\u00f2 essere accolto [&#8230;]\u00bb (\u00a7 2.1).<br \/>\nStabilisce poi che non \u00e8 fondata la questione di legittimit\u00e0 costituzionale della norma prodotta nell\u2019ordinamento italiano mediante il recepimento della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull\u2019immunit\u00e0 degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati. Per la Corte, infatti, i principi fondamentali dell\u2019ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all\u2019ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute, alle quali l\u2019ordinamento giuridico italiano si conforma in base all\u2019art. 10, primo comma. \u00c8 tale articolo ad imporre alla Consulta di accertare se la norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta sull\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione degli Stati stranieri, come interpretata nell\u2019ordinamento internazionale, possa entrare nell\u2019ordinamento costituzionale, oppure contrasti con principi fondamentali e diritti inviolabili.<br \/>\nAd avviso della Corte, poich\u00e8 il contrasto sussiste, va esclusa l\u2019operativit\u00e0 del rinvio alla norma internazionale, perch\u00e8 il diritto al giudice, riconosciuto dall\u2019art. 24 della Costituzione, \u00e8 un principio fondamentale dell\u2019ordinamento italiano. Per tale motivo, la parte della norma sull\u2019immunit\u00e0 dalla giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non \u00e8 entrata nell\u2019ordinamento italiano (\u00a7 3.2). Da tale premessa discende, appunto, l\u2019infondatezza della questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019(inesistente) norma di adeguamento alla consuetudine internazionale prodottasi nell\u2019ordinamento italiano.<br \/>\nSono invece fondate le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale sollevate nei confronti dell\u2019art. 3 della legge n. 5 del 2013, laddove obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, e dell\u2019art. 1 della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite (legge 17 agosto 1957, n. 848), laddove impone al giudice italiano di adeguarsi alle pronunce della CIG. Si noti che l\u2019art. 1 da ultimo citato \u00e8 illegittimo esclusivamente nella parte in cui il giudice nazionale \u00e8 tenuto a dare attuazione alla pronuncia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l\u2019umanit\u00e0, lesivi di diritti inviolabili della persona. La ragione comune della declaratoria di illegittimit\u00e0 risiede nel fatto che, ad avviso della Consulta, il giudice non pu\u00f2 essere obbligato a seguire l\u2019orientamento espresso dalla CIG, se questa implica, in concreto, l\u2019ineffettivit\u00e0 della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali. Questa tutela, infatti, costituisce uno dei principi supremi dell\u2019ordinamento costituzionale.<br \/>\n<em>(m.g.b.)<\/p>\n<p><\/em>Ver: P. De Sena, <em>Spunti di riflessione sulla sentenza 238\/2014 della Corte costituzionale<\/em>, in \u201cSIDIblog\u201d, 30 ottobre 2014; L. Gradoni, <em>Corte Costituzionale italiana e Corte internazionale di giustizia in rotta di collisione sull\u2019immunit\u00e0 dello Stato straniero dalla giurisdizione civile<\/em>, in \u201cSIDIblog\u201d, 27 ottobre 2014; A. Ruggeri, <em>La Corte aziona l\u2019arma dei \u201ccontrolimiti\u201d e, facendo un uso alquanto singolare delle categorie processuali, sbarra le porte all\u2019ingresso in ambito interno di norma internazionale consuetudinaria (a margine di Corte cost. n. 238 del 2014)<\/em>, in \u201cConsulta OnLine\u201d, 17 novembre 2014.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Corte costituzionale, sentenza 238\/2014) http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&amp;numero=238 [Son inconstitucionales las disposiciones de ley relativas a las inmunidades jurisdiccionales de los Estados extranjeros en los juicios destinados a la compensaci\u00f3n del da\u00f1o sufrido por las v\u00edctimas de cr\u00edmenes de guerra y cr\u00edmenes contra la humanidad] Con la sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014 la Corte costituzionale dichiara [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2530,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29790],"tags":[1941644,1941643,1941645,1941642,1941641],"class_list":["post-29","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blogs-de-la-red","tag-compensacion-de-danos","tag-crimenes-contra-la-humanidad","tag-derechos-fundamentales","tag-estado-extranjero","tag-inmunidad-jurisdiccional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2530"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":38,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29\/revisions\/38"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}