{"id":41,"date":"2015-05-20T08:20:57","date_gmt":"2015-05-20T08:20:57","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/?p=41"},"modified":"2015-05-20T08:43:24","modified_gmt":"2015-05-20T08:43:24","slug":"la-corte-di-cassazione-conferma-il-divieto-di-surroga-materna-dichiarando-ladottabilita-del-minore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/2015\/05\/20\/la-corte-di-cassazione-conferma-il-divieto-di-surroga-materna-dichiarando-ladottabilita-del-minore\/","title":{"rendered":"La Corte di Cassazione conferma il divieto di surroga materna dichiarando l\u2019adottabilit\u00e0 del minore"},"content":{"rendered":"<p>(Corte di Cassazione. Sentenza 24001\/2014)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cortedicassazione.it\/cassazione-resources\/resources\/cms\/documents\/24001_11_14.pdf\" target=\"_blank\">http:\/\/www.cortedicassazione.it\/cassazione-resources\/resources\/cms\/documents\/24001_11_14.pdf<\/a><\/p>\n<p>[Debido a que la subrogaci\u00f3n gestacional es contraria al orden p\u00fablico, el ni\u00f1o nacido como resultado de un contrato de subrogaci\u00f3n concluido y actuado al extranjero no puede ser considerado como el hijo de la pareja cliente en el ordenamiento jur\u00eddico italiano y debe ser declarado adoptable]<\/p>\n<p>Con sentenza n. 24001\/2014 la Corte di Cassazione si \u00e8 pronunciata per la prima volta sul tema della surrogazione di maternit\u00e0.<br \/>\nIl caso riguardava due coniugi di Brescia recatisi in Ucraina per accedere a questa procedura di procreazione medicalmente assistita, che in Italia \u00e8 vietata ai sensi dell\u2019art. 12, 6 comma della l. 40\/2004. A seguito di ricorso presentato dal Pubblico Ministero, il Tribunale di Brescia aveva accertato: a) che i coniugi non erano i genitori biologici del bambino; b) che la surrogazione di maternit\u00e0 \u00e8 contraria all\u2019ordine pubblico nell\u2019ordinamento giuridico italiano, c) che, nel caso di specie, era stata violata anche la legge ucraina, secondo la quale almeno il 50% del patrimonio genetico deve provenire dalla coppia committente, d) che il minore doveva ritenersi in stato di abbandono, non essendo individuabili parenti che potessero prendersene cura. Per queste ragioni, il minore era stato dichiarato adottabile e se ne era disposto l\u2019allontanamento dai coniugi bresciani, con collocamento presso altra coppia da scegliersi fra quelle in lista per l\u2019adozione nazionale. La decisione del Tribunale era stata poi confermata dalla Corte di Appello di Bescia.<br \/>\nRicorrendo in Cassazione, i coniugi hanno lamentato che, data la natura internazionalprivatistica della fattispecie oggetto di causa, i giudici di merito avrebbero dovuto fare riferimento alla nozione di ordine pubblico internazionale, inteso come l\u2019insieme dei valori condivisi dalla comunit\u00e0 internazionale. Hanno denunciato inoltre che, in questa prospettiva, i giudici di merito hanno commesso un errore nel non considerare l\u2019interesse superiore del minore ai sensi dell\u2019articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell\u2019infanzia, ratificata dall\u2019Italia. Hanno sostenuto, infine, che, a prescindere dalla nullit\u00e0 del contratto di maternit\u00e0 surrogata, nel caso concreto era certamente interesse del minore rimanere nella famiglia in cui era stato accolto e accudito fin dalla nascita.<br \/>\nQuesti rilievi dei ricorrenti hanno offerto al giudice di legittimit\u00e0 l\u2019occasione di chiarire la propria posizione in merito alla definizione della nozione di ordine pubblico internazionale. Sul punto, la Cassazione ha ammesso che al fine di stabilire il contenuto della nozione si deve prendere in considerazione l\u2019ordinamento nella sua interezza \u00abossia includendovi principi, regole e obblighi di origine internazionale o sovranazionale\u00bb (\u00a7 3.1). D\u2019altra parte, ha affermato che, in merito alla questione specifica della maternit\u00e0 surrogata, la valutazione del superiore interesse del minore \u00e8 gi\u00e0 stata predeterminata dal legislatore, \u00abattribuendo la maternit\u00e0 a chi partorisce e affidando [\u2026] all\u2019istituto dell\u2019adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo delle parti, la realizzazione di una genitorialit\u00e0 disgiunta dal legame biologico\u00bb (\u00a7 3.1). La Cassazione ha quindi ritenuto infondato il ricorso e ha confermato le sentenze di merito.<br \/>\nVa segnalato per\u00f2 che il 27 gennaio 2015 la Corte europea dei diritti umani ha assunto una posizione opposta a quella della Cassazione, decidendo il caso Paradiso e Campanelli c. Italia. Anche in questo caso, un minore nato da madre surrogata (in Russia, questa volta) era stato dichiarato adottabile in ragione della contrariet\u00e0 all\u2019ordine pubblico della surrogazione di maternit\u00e0. Pur non contestando la valutazione operata dalle autorit\u00e0 nazionali circa la contrariet\u00e0 all\u2019ordine pubblico della maternit\u00e0 surrogata, la Corte ha per\u00f2 sostenuto che il riferimento all\u2019ordine pubblico non pu\u00f2 servire da giustificazione per qualunque tipo di intervento, in quanto lo stato ha l\u2019obbligo di tenere in considerazione l\u2019interesse superiore del minore. In particolare, la Corte ha affermato che sottrarre un bambino al contesto famigliare nel quale \u00e8 inserito costituisce una misura estrema, giustificabile solo in caso di pericolo immediato per il bambino stesso. Per queste ragioni, la Corte ha ritenuto che la decisione delle autorit\u00e0 italiane costituisse una violazione dell\u2019art. 8 CEDU relativo al diritto alla vita privata e familiare e ha condannato l\u2019Italia a risarcire i coniugi ricorrenti.<br \/>\nResta comunque ancora da vedere se, e in che modo, la pronuncia della Corte di Strasburgo incider\u00e0 sugli effetti della sentenza della Cassazione in commento e, pi\u00f9 in generale, sulla giurisprudenza della Corte di legittimit\u00e0 in materia di maternit\u00e0 surrogata e di dichiarazione di adottabilit\u00e0 del minore.<br \/>\n<em>(p.p.)<\/em><\/p>\n<p>Ver:<br \/>\nA. Palazzo, <em>Surrogazione materna e interesse del minore<\/em>, in \u201cLibero osservatorio del diritto\u201d, gennaio\/marzo 2015, http:\/\/lodd.it\/surrogazione-materna-e-interesse-del-minore\/<br \/>\nB. Salomone, <em>Contrariet\u00e0 all\u2019ordine pubblico della maternit\u00e0 surrogata e dichiarazione di adottabilit\u00e0 del minore<\/em>, in \u201cDiritto civile contemporaneo\u201d, 3\/2014.<br \/>\nA. Viviani, <em>Il caso Paradiso e Campanelli ovvero la Corte europea contro i \u201cpregiudizi\u201d dei giudici nazionali<\/em>, in ww.sidi-isil.org\/sidiblog\/?p=1294<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Corte di Cassazione. 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