{"id":59,"date":"2016-02-12T16:47:19","date_gmt":"2016-02-12T16:47:19","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/?p=59"},"modified":"2016-02-22T09:07:13","modified_gmt":"2016-02-22T09:07:13","slug":"divorzio-imposto-ex-lege-e-tutela-delle-unioni-omosessuali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/2016\/02\/12\/divorzio-imposto-ex-lege-e-tutela-delle-unioni-omosessuali\/","title":{"rendered":"Divorzio \u201cimposto\u201d ex lege e tutela delle unioni omosessuali"},"content":{"rendered":"<p>(Corte costituzionale, sentenza 170\/2014)<br \/>\nhttp:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&#038;numero=170<\/p>\n<p>[Son inconstitucionales las disposiciones normativas que prev\u00e9n la disoluci\u00f3n autom\u00e1tica del matrimonio en el caso de rectificaci\u00f3n registral del sexo por uno de los c\u00f3nyuges en la ausencia de un marco legislativo para la protecci\u00f3n de las uniones homosexuales]<\/p>\n<p>Con la sentenza 170 dell\u201911 giugno 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali gli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 \u2013 che stabilivano lo scioglimento automatico del matrimonio a seguito di rettificazione di sesso da parte di uno dei due soggetti coniugati \u2013  \u00abnella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell\u2019attribuzione di sesso di uno dei coniugi [&#8230;] consenta, [&#8230;] ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit\u00e0 da statuirsi dal legislatore\u00bb (Disp.).<br \/>\nLa Corte ha giudicato corretta l\u2019interpretazione delle disposizioni impugnate proposta dal giudice rimettente (la Corte di cassazione), secondo la quale esse stabiliscono, in caso di rettificazione di sesso da parte di uno dei due coniugi, una fattispecie di divorzio \u201cimposto\u201d ex lege, che non richiede, al fine di produrre i suoi effetti, una pronuncia giudiziale ad hoc, salva la presenza di figli minori della coppia coniugata, che nel caso di specie sono assenti. Del tutto prescindendo dalla volont\u00e0 dei coniugi, \u00e8 esattamente il carattere \u00abautomatico\u00bb dello scioglimento del vincolo matrimoniale (\u00a7 5.2 c.d.), a determinare l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale delle norme contestate.<br \/>\nPur ritenendo il rapporto di coppia, a seguito di rettificazione di sesso da parte di uno dei due coniugi, non pi\u00f9 inquadrabile nel modello matrimoniale (tanto che la Corte, per automatico effetto della rettificazione, ritiene i due coniugi non pi\u00f9 sposati), il giudice costituzionale riconosce d\u2019altra parte il \u00abpregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale\u00bb (\u00a7 5.1 c.d.).<br \/>\nLa fattispecie peculiare che ha portato al giudizio incidentale di costituzionalit\u00e0 \u00e8 stata ricostruita dalla Corte richiamando pedissequamente la propria precedente decisione in tema di riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali (sentenza 138 del 14 aprile 2010). A giudizio della Corte, seppure la particolare situazione dei coniugi non pu\u00f2 essere ricondotta al matrimonio, essendo questo disciplinato dal codice civile secondo il modello tradizionale del paradigma eterosessuale dell\u2019istituto (\u00abla nozione di matrimonio presupposta dal Costituente [&#8230;] \u00e8 quella stessa definita dal codice civile del 1942, che \u201cstabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso\u201d\u00bb [\u00a7 5.2 c.d.], essa \u00e8 inquadrabile nella categoria delle \u00absituazioni \u201cspecifiche\u201d e \u201cparticolari\u201d\u00bb in cui si trovano le coppie dello stesso sesso (annoverate dalla 138\/2010 nelle \u00abformazioni sociali\u00bb ove si svolge la personalit\u00e0 dell\u2019individuo, ex art. 2 Cost.) \u00abcon riguardo alle quali \u2013 ha affermato il giudice costituzionale \u2013 ricorrono i presupposti per un intervento di questa Corte per il profilo [&#8230;] di un controllo di adeguatezza e proporzionalit\u00e0 della disciplina adottata dal legislatore\u00bb (\u00a7 5.6, primo cpv., c.d.).<br \/>\nSecondo la Corte, nella fattispecie, cos\u00ec ricostruita, entrano in collisione due interessi contrapposti: da un lato, \u00abl\u2019interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (e a non consentirne, quindi, la prosecuzione, una volta venuto meno il requisito essenziale della diversit\u00e0 di sesso dei coniugi)\u00bb; dall\u2019altro, l\u2019interesse della coppia \u2013 non pi\u00f9 unita in matrimonio per la rettificazione di sesso di uno dei coniugi \u2013 alla preservazione della \u00abdimensione giuridica del preesistente rapporto, che essa vorrebbe [&#8230;] mantenere in essere\u00bb (\u00a7 5.6, secondo cpv., c.d.). Poich\u00e9 la normativa impugnata \u2013 dichiara la Corte \u2013 \u00abrisolve un tale contrasto di interessi in termini di tutela esclusiva di quello statuale alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell\u2019istituto del matrimonio, restando chiusa ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia\u00bb (\u00a7 5.6, terzo cpv., c.d.), essa deve dichiararsi incostituzionale. La coppia (non pi\u00f9 coniugata perch\u00e9 ora formata da persone dello stesso sesso)  deve essere per la Corte in ogni caso \u00abtutelata come \u201cforma di comunit\u00e0\u201d, connotata dalla \u201cstabile convivenza tra due persone\u201d, \u201cidonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione\u201d\u00bb (ibidem). Ma questa tutela non \u00e8 attualmente garantita dall\u2019ordinamento italiano, nel quale le unioni omosessuali non hanno finora trovato alcun riconoscimento giuridico.<br \/>\nLa dichiarazione di incostituzionalit\u00e0 contenuta nella pronuncia in commento rappresentava, probabilmente, lo strumento migliore di cui la Corte, senza recedere da quanto aveva affermato nel suo precedente (138\/2010), poteva disporre per realizzare due obbiettivi. Il primo obbiettivo era quello di sollecitare risolutamente il legislatore a provvedere a dare riconoscimento giuridico alle unioni omosessuali: sotto questo aspetto \u00e8 apparso significativo il fermo monito rivolto al legislatore, che, secondo quanto ha dichiarato la Corte, deve assolvere questo compito \u00abcon la massima sollecitudine\u00bb (\u00a7 5.6, quinot cpv., c.d.). L\u2019altro obiettivo, che il giudice costituzionale ha voluto inequivocabilmente perseguire, era poi quello di orientare il legislatore verso una disciplina intesa non gi\u00e0 all\u2019estensione del matrimonio alle unioni omosessuali, bens\u00ec alla differenziazione di queste dalle coppie eterosessuali tramite l\u2019introduzione legislativa di un istituto diverso dal matrimonio, che la Corte chiama, senza precisarne i contenuti, \u00abconvivenza registrata\u00bb (Disp.): sembra orientare verso questa ricostruzione delle intenzioni della Corte il fatto che nella motivazione la Corte affermi che \u00e8 \u00abcompito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio)\u00bb (\u00a7 5.6, quinto cpv., c.d.). per dare riconoscimento giuridico alle coppie formate da persone dello stesso sesso.<br \/>\nE\u2019 esattamente su questa strada che sta procedendo il Parlamento italiano con il DdL n. 2081, cosiddetto Cirinn\u00e0 (<em>Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze<\/em>), in queste settimane in discussione nell\u2019aula del Senato.<br \/>\n<em>(f.m.)<\/em><\/p>\n<p>Ver: P. Veronesi, <em>Un\u2019anomala additiva di principio in materia di \u201cdivorzio imposto\u201d: il \u201ccaso Bernaroli\u201d nella sentenza n. 170\/2014<\/em>, en la p\u00e1gina web:<br \/>\nhttp:\/\/www.forumcostituzionale.it\/wordpress\/wpcontent\/uploads\/2013\/05\/0029_nota_170_2014_veronesi.pdf;<br \/>\nF. Mastromartino, <em>Il giudicato costituzionale sul matrimonio tra persone dello stesso sesso: quale discrezionalit\u00e0 per il legislatore italiano?<\/em>, in \u201cDiritto e questioni pubbliche\u201d, 1, 2015, en la p\u00e1gina web:<br \/>\nhttp:\/\/www.dirittoequestionipubbliche.org\/page\/2015_n15-1\/01_mono_08-Mastromartino.pdf<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Corte costituzionale, sentenza 170\/2014) http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&#038;numero=170 [Son inconstitucionales las disposiciones normativas que prev\u00e9n la disoluci\u00f3n autom\u00e1tica del matrimonio en el caso de rectificaci\u00f3n registral del sexo por uno de los c\u00f3nyuges en la ausencia de un marco legislativo para la protecci\u00f3n de las uniones homosexuales] Con la sentenza 170 dell\u201911 giugno 2014, la Corte costituzionale ha [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2530,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29790],"tags":[4593,1941656,1941657,1941658,1941659],"class_list":["post-59","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blogs-de-la-red","tag-matrimonio","tag-parejas-homosexuales","tag-rectificacion-registral-del-sexo","tag-transexualismo","tag-uniones-del-mismo-sexo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2530"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":68,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59\/revisions\/68"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}