{"id":69,"date":"2016-02-24T10:14:51","date_gmt":"2016-02-24T10:14:51","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/?p=69"},"modified":"2016-02-24T10:15:04","modified_gmt":"2016-02-24T10:15:04","slug":"rettificazione-del-sesso-anagrafico-ed-effetti-del-matrimonio-discontinuita-tre-le-sentenze-n-1702014-della-corte-costituzionale-e-n-80972015-della-corte-di-cassazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/2016\/02\/24\/rettificazione-del-sesso-anagrafico-ed-effetti-del-matrimonio-discontinuita-tre-le-sentenze-n-1702014-della-corte-costituzionale-e-n-80972015-della-corte-di-cassazione\/","title":{"rendered":"Rettificazione del sesso anagrafico ed effetti del matrimonio: (dis)continuit\u00e0 tre le sentenze n. 170\/2014 della Corte costituzionale e n. 8097\/2015 della Corte di Cassazione"},"content":{"rendered":"<p>Corte di Cassazione, sentenza n. 8097\/2015<br \/>\nhttp:\/\/www.personaedanno.it\/attachments\/article\/47570\/Cass._8097_2015.pdf <\/p>\n<p>[La Corte di Cassazione dictamin\u00f3 que, tras la sentencia no. 170\/2014 de la Corte costituzionale sobre el as\u00ed llamado &#8220;divorzio imposto&#8221;, debe ser considerada como ileg\u00edtima la anotaci\u00f3n autom\u00e1tica de extinci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio de las recurrentes despu\u00e9s de la rectificaci\u00f3n registral del sexo de uno de los c\u00f3nyuges, mientras el legislador no introduzca una disciplina de las uniones civiles que permita mantener viva la relaci\u00f3n de pareja a trav\u00e9s otra forma de uni\u00f3n registrada id\u00f3nea para proteger adecuadamente los derechos y deberes madurados durante el matrimonio] <\/p>\n<p>Con la sentenza n. 8097\/2015 della Corte di Cassazione si conclude la vicenda giudiziaria sul caso Bernaroli che, nel 2014, aveva dato luogo alla pronuncia incidentale della Corte costituzionale sulla questione del c.d. \u201cdivorzio imposto\u201d (Corte. Cost. n. 170\/2014).<br \/>\nI coniugi Bernaroli si erano opposti all\u2019annotazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio eseguita dall\u2019ufficiale di stato civile competente dopo che, in costanza di matrimonio, il marito aveva chiesto e ottenuto la rettificazione del proprio sesso anagrafico. Il Tribunale di Modena aveva accolto il ricorso della signora Alessandra (gi\u00e0 Alessandro) Bernaroli e della moglie ma, su reclamo del Ministero dell\u2019Interno, la Corte d\u2019Appello di Bologna aveva poi rigettato la domanda delle ricorrenti. Investita della questione, la Corte di Cassazione aveva quindi sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164\/1982 (con riferimento ai parametri costituzionali contenuti negli articoli 2, 3, 24 e 29 Cost.), nella parte in cui dispongono che la sentenza di rettificazione e di attribuzione di sesso provochi automaticamente la cessazione degli effetti civili, o lo scioglimento, del matrimonio.<br \/>\nCon sentenza di accoglimento n. 170\/2014, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 164\/1982, per conflitto con l\u2019articolo 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilit\u00e0 \u00abdi mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalit\u00e0 da statuirsi dal legislatore\u00bb (Disp. Si veda, in questo blog, F.M., <em>Divorzio \u201cimposto\u201d ex lege e tutela delle unioni omosessuali<\/em>).<br \/>\nGli atti sono stati quindi ritrasmessi alla rimettente Corte di Cassazione e, nella perdurante assenza di un intervento legislativo, le ricorrenti hanno depositato atto di riassunzione della causa. Cos\u00ec, chiamata a dar seguito alla sentenza n. 170\/2014 della Corte Costituzionale, la Cassazione ha accolto il ricorso e dichiarato illegittima l\u2019annotazione sul registro dello stato civile della cessazione degli effetti civili del matrimonio delle ricorrenti.<br \/>\nNella motivazione, la Cassazione ha argomentato in favore della tesi che ad essere colpita dalla declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionale non fosse \u00abla norma mancante del riconoscimento di uno statuto costituzionalmente adeguato alle unioni tra persone dello stesso sesso\u00bb: il giudice di legittimit\u00e0 ha sostenuto infatti che \u00abse l\u2019intento della Corte [Costituzionale] fosse stato limitato a questo profilo sarebbe stata sufficiente una sentenza monito [\u2026] con un dispositivo di rigetto. Al contrario la Corte [Costituzionale] ha ritenuto che il meccanismo di caducazione automatica del vincolo matrimoniale nel sistema di vuoto normativo attuale fosse produttivo di effetti costituzionalmente incompatibili con la protezione che l\u2019unione conseguente alla rettificazione di sesso di uno dei componenti deve, per obbligo costituzionale, conservare ex art. 2 Cost.\u00bb (p. 14).<br \/>\nLa Cassazione ha ritenuto inoltre che, seppure qualificabile come additiva di principio, la sentenza n. 170\/2014 dovesse ritenersi \u00abautoapplicativa e non meramente dichiarativa\u00bb (p. 14) in quanto, ai sensi dell\u2019art. 136 Cost., quando la Corte Costituzionale emette una pronuncia di accoglimento e dichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale di una norma, tale norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Di conseguenza, ad avviso della Cassazione, \u00abin attesa dell\u2019intervento del legislatore, cui la Corte [Costituzionale] ha tracciato la via da percorrere, il giudice a quo \u00e8 tenuto ad individuare sul piano ermeneutico la regola per il caso concreto che inveri il principio imperativo stabilito con la sentenza di accoglimento\u00bb (p. 15).<br \/>\nNello specifico, la Cassazione ha affermato che \u00aballa luce del chiaro dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale\u00bb, il proprio intervento non poteva che consistere nella temporanea \u00abrimozione degli effetti della caducazione automatica del vincolo matrimoniale sul regime giuridico di protezione dell\u2019unione fino a che il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente intollerabile, costituito dalla mancanza di un modello di relazione tra persone dello stesso sesso all\u2019interno del quale far confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso e divenute, mediante la rettificazione del sesso di uno dei componenti, del medesimo sesso\u00bb (pp. 15-16).<br \/>\nSecondo la Cassazione, la propria decisione sarebbe stata \u00abcostituzionalmente obbligata\u00bb e, d\u2019altra parte, non avrebbe determinato \u00abl\u2019estensione del modello di unione matrimoniale alle unioni omoaffettive\u00bb: la conservazione in capo alle ricorrenti \u00abdello statuto dei diritti e dei doveri proprio del modello matrimoniale\u00bb rimane, infatti, \u00absottoposta alla condizione temporale risolutiva della nuova regolamentazione indicata dalla sentenza\u00bb della Corte Costituzionale (p. 17.).<br \/>\nLa decisione della Corte di Cassazione \u00e8 apparsa tutt\u2019altro che pacifica a parte della dottrina.<br \/>\nA questo proposito va segnalato, innanzitutto, che non vi \u00e8 consenso sul fatto che le sentenze additive di principio della Corte Costituzionale possano considerarsi autoapplicative. Tali sentenze consistono infatti in pronunce che, pur dichiarando l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale delle disposizioni normative oggetto di giudizio nella parte in cui non prevedono qualcosa che dovrebbero prevedere, non formulano per\u00f2 espressamente la regola mancante ma, nell\u2019impossibilit\u00e0 di individuare un\u2019unica soluzione conforme alla Costituzione, si limitano invece ad indicare il principio generale a cui il legislatore dovr\u00e0 conformarsi nel colmare la lacuna rilevata. In questa prospettiva, rimane controverso in dottrina se e in che termini le sentenze additive di principio siano suscettibili di immediata applicazione giudiziale.<br \/>\nTali dubbi si ripropongono in termini particolarmente radicali quando, come nel caso della sentenza della Cassazione in commento, la decisione del giudice a quo si presti ad essere letta non tanto come meramente applicativa della pronuncia della Corte Costituzionale ma, piuttosto, come un vero e proprio \u201cscatto in avanti\u201d attraverso il quale si anticipano scelte di merito per nulla \u00abobbligate\u00bb, e riservate al legislatore.<br \/>\nNon manca peraltro, in dottrina, chi ritiene che la soluzione adottata dalla Cassazione si ponga per certi versi in conflitto con la sentenza n. 170\/2014 della Corte costituzionale (la quale, \u00e8 bene ricordare, ha categoricamente escluso la possibilit\u00e0 del permanere del vincolo matrimoniale a seguito della rettifica del sesso anagrafico di uno dei coniugi).<br \/>\nLa sentenza n. 8097\/2015 della Corte di Cassazione \u2013 come molte altre in materia di diritti delle coppie same-sex \u2013 continua quindi a fare molto discutere. Certo \u00e8, comunque, che il caso Bernaroli conferma ancora una volta come le pretese \u201cindebite ingerenze\u201d dei giudici in scelte politiche che dovrebbero spettare al legislatore trovino spesso la loro origine proprio nell\u2019ostinata inerzia del legislatore stesso. O almeno cos\u00ec \u00e8 certamente per la questione delle unioni civili, in relazione alla quale, da anni, il Parlamento non sembra in grado di raggiungere alcuna forma di accordo politico (tuttora il disegno di legge attualmente in discussione al Senato \u00e8 oggetto di accesi dissensi). E questo non solo disattendendo il monito rivoltogli della Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 170\/2014, ma anche ignorando la condanna che la Corte europea dei diritti umani ha inflitto all\u2019Italia, nel luglio 2015, proprio in ragione dell\u2019assenza di una qualsivoglia forma di tutela legislativa dei diritti delle coppie same-sex (<em>Oliari et. al. c. Italia<\/em>).<br \/>\n<em>(p.p.)<\/em><\/p>\n<p>Ver:<br \/>\nV. Baldini, <em>Riflessioni a caldo sulla sentenza n. 8097\/15: il giudice della nomofilachia smentisce la corte costituzionale in tema di matrimonio tra omosessuali?<\/em> en www.dirittifondamentali.it;<br \/>\nR. Cataldo, <em>La prospettiva de iure condito e de iure condendo della sentenza n. 8097\/2015 della Corte di Cassazione sul matrimonio omosessuale sottoposto a condizione temporale risolutiva<\/em>, en \u201cOsservatorio costituzionale AIC\u201d, n. 3\/2015, http:\/\/www.osservatorioaic.it\/;<br \/>\nM. Gattuso, <em>La vittoria delle due Alessandre: le due donne restano sposate sino all\u2019entrata in vigore di una legge sulle unioni civili<\/em>, en \u201cArticolo 29\u201d, http:\/\/www.articolo29.it;<br \/>\nC. Panzera, <em>Il discutibile seguito giudiziario dell\u2019additiva di principio sul \u201cdivorzio imposto\u201d<\/em>, en \u201cForum di Quaderni Costituzionali Rassegna\u201d, http:\/\/www.forumcostituzionale.it;<br \/>\nL. Ponzetta, <em>Nota a margine della sentenza n. 8097\/2015 della I sezione civile della Corte di Cassazione: il seguito della sentenza additiva di principio n. 170\/2014<\/em>, en \u201cForum di Quaderni Costituzionali Rassegna\u201d, http:\/\/www.forumcostituzionale.it. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte di Cassazione, sentenza n. 8097\/2015 http:\/\/www.personaedanno.it\/attachments\/article\/47570\/Cass._8097_2015.pdf [La Corte di Cassazione dictamin\u00f3 que, tras la sentencia no. 170\/2014 de la Corte costituzionale sobre el as\u00ed llamado &#8220;divorzio imposto&#8221;, debe ser considerada como ileg\u00edtima la anotaci\u00f3n autom\u00e1tica de extinci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio de las recurrentes despu\u00e9s de la rectificaci\u00f3n registral del sexo de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2530,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29790],"tags":[4593,1941656,1941657,1941658,1941659],"class_list":["post-69","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blogs-de-la-red","tag-matrimonio","tag-parejas-homosexuales","tag-rectificacion-registral-del-sexo","tag-transexualismo","tag-uniones-del-mismo-sexo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2530"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":73,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69\/revisions\/73"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}