{"id":75,"date":"2016-03-25T09:21:01","date_gmt":"2016-03-25T09:21:01","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/?p=75"},"modified":"2016-03-25T09:22:39","modified_gmt":"2016-03-25T09:22:39","slug":"non-esiste-un-diritto-a-non-nascere-se-non-sani-inammissibilita-della-cd-wrongful-life-action","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/2016\/03\/25\/non-esiste-un-diritto-a-non-nascere-se-non-sani-inammissibilita-della-cd-wrongful-life-action\/","title":{"rendered":"Non esiste un diritto a non nascere se non sani (inammissibilit\u00e0 della cd. \u201cwrongful life action\u201d)"},"content":{"rendered":"<p>(Cassazione Civile Sez. Un., sentenza 25767\/2015)<br \/>\nhttp:\/\/www.cortedicassazione.it\/cassazioneresources\/resources\/cms\/documents\/25767_12_2015.pdf <\/p>\n<p>[En el campo de la responsabilidad m\u00e9dica por nacimiento no deseado, la Corte di Cassazione estableci\u00f3 los siguientes principios jur\u00eddicos: a) la madre tiene la carga de probar su voluntad de aborto, pero puede llevar esa carga por meras presunciones; b) el nacido con discapacidad no tiene derecho a actuar para el resarcimiento del da\u00f1o de \u201cvida equivocada\u201d, ya que el ordenamiento juridico italiano no reconoce el \u201cderecho a no nacer sino sano\u201d].<\/p>\n<p>Con la sentenza del 22 dicembre 2015, n. 26767, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione pongono fine a un contrasto giurisprudenziale che ha interessato l\u2019ordinamento italiano soprattutto negli ultimi dieci anni, relativo alla cosiddetta \u201cnascita indesiderata\u201d ed al cosiddetto \u201cdiritto a non nascere se non sano\u201d (quest\u2019ultimo, a livello internazionale, \u00e8 spesso conosciuto come \u201cwrongful life claim\u201d).<br \/>\nI casi che hanno dato origine a un vivace contrasto giurisprudenziale seguono tendenzialmente questo schema: si tratta di una richiesta risarcitoria, da parte di una coppia, nei confronti del medico (e\/o della struttura sanitaria), ritenuto responsabile dei danni conseguenti alla nascita di un figlio disabile. Tale responsabilit\u00e0 sarebbe dovuta al fatto che il medico, pur non avendo causato direttamente la disabilit\u00e0, non ha correttamente assolto il proprio obbligo informativo in relazione alla disabilit\u00e0 del feto o si \u00e8 reso colpevole di non avere svolto una diagnosi corretta, reputando che il feto non presentasse anomalie. Dunque, egli avrebbe impedito alla madre di esercitare il proprio diritto di autodeterminazione, in quanto la donna aveva manifestato l\u2019intenzione di interrompere la gravidanza, qualora il feto avesse presentato delle anomalie. Per questa ragione, la donna \u00e8 legittimata a chiedere il risarcimento del danno (cd. wrongful birth action).<br \/>\nA questa pretesa risarcitoria si \u00e8 tentato poi di affiancare quella dello stesso soggetto nato disabile, il quale lamenta il fatto stesso di dover vivere una vita disabile e, per questo motivo, ritiene responsabile il medico che ha rassicurato la madre sul fatto che il feto non avrebbe presentato anomalie. In breve: il nato disabile (in genere tramite i suoi rappresentanti legali, ossia i genitori) chiede di essere risarcito dal medico perch\u00e9 lo ha fatto nascere in quella particolare situazione, ossia disabile (cd. wrongful life action).<br \/>\nCos\u00ec accade anche nel caso italiano in questione: i motivi contenuti nell\u2019ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite (ordinanza n. 3569) sono due. Il primo consiste nella richiesta di stabilire, nelle cause intentate per il risarcimento del danno da nascita indesiderata, a chi spetti l\u2019onere della prova del danno sofferto; con il secondo si chiede alle Sezioni Unite di stabilire se il nato sia legittimato a chiedere il risarcimento per la nascita stessa, facendo valere il suo cosiddetto \u201cdiritto a non nascere\u201d.<br \/>\nL\u2019onere della prova che incombe sul danneggiato \u00e8 particolarmente gravoso: infatti, la donna che ha partorito il bambino disabile deve dimostrare (i) la rilevante anomalia del nascituro; (ii) l\u2019omessa o errata informazione da parte del medico circa il fatto che il feto fosse malformato; (iii) il grave pericolo della gravidanza per la propria salute psicofisica; (iv) il fatto che l\u2019accertamento dell\u2019esistenza di anomalie o malformazioni l\u2019avrebbe indotta ad interrompere la gravidanza. In merito a quest\u2019ultimo punto, in particolare, la madre \u00e8 chiamata a provare il suo stato psicologico, la propria intenzione di abortire in presenza della disabilit\u00e0 del figlio: \u00e8 chiaro come la prova sia particolarmente difficile.<br \/>\nAl riguardo, nell\u2019ordinamento italiano si \u00e8 registrato un contrasto giurisprudenziale: un primo orientamento (ad esempio, Cass. civ. n. 6735\/2002; Cass. civ. n. 144889\/2004; Cass. civ. n. 13\/2010; Cass. civ. n. 15386\/2011) fa riferimento al principio della regolarit\u00e0 causale, in base al quale \u00e8 pi\u00f9 facile che, scoprendo la presenza di gravi anomalie nel feto, una donna decida di interrompere la gravidanza, piuttosto che proseguirla. La gestante potrebbe allora semplicemente affermare, in giudizio, che si sarebbe avvalsa della facolt\u00e0 di interrompere la gravidanza, se correttamente informata. Un accertamento pi\u00f9 approfondito si renderebbe necessario solo nel caso in cui la controparte contestasse l\u2019esistenza dei presupposti per interrompere la gravidanza (in particolare, la sussistenza di uno stato depressivo nella gestante). In tale ipotesi, infatti, non sarebbe sufficiente il semplice riferimento alle dichiarazioni della donna, ma si renderebbe necessario valutare la plausibilit\u00e0 di quanto affermato alla luce del criterio del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d (ossia: si dovrebbe valutare, in base ai dati della comune esperienza, quale sarebbe la scelta pi\u00f9 probabile di una gestante che si trovasse in una situazione analoga a quella che si \u00e8 verificata in concreto).<br \/>\nAl contrario, per un secondo orientamento (Cass. civ. n. 16754\/2012; Cass. civ. n. 7269\/2013; Cass. civ. n. 27528\/2013, n. 27528 e Cass. civ. n. 12264\/2014), affinch\u00e9 sia accordato il risarcimento \u00e8 necessario che la donna abbia espresso una preventiva ed inequivocabile dichiarazione di volont\u00e0 nell\u2019interrompere la gravidanza in caso di malformazione del feto.<br \/>\nNella sentenza n. 26767, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano che la prova del fatto psichico (ossia l\u2019intenzione di abortire della donna) grava in capo alla donna, la quale deve dimostrare sia che sussistano i presupposti di legge necessari per procedere all\u2019interruzione della gravidanza, sia la propria volont\u00e0 di avvalersi dell\u2019interruzione di gravidanza in caso di anomalie nel feto, sia il danno subito a causa dell\u2019impossibilit\u00e0 di esercitare il proprio diritto. Tuttavia, per le Sezioni Unite la prova pu\u00f2 essere raggiunta anche attraverso \u201cpresunzioni semplici\u201d, ossia tramite la prova di circostanze o di fatti dai quali si possa risalire all\u2019esistenza di tale volont\u00e0. A questo proposito, le Sezioni Unite negano che l\u2019accertamento delle malformazioni del feto determini automaticamente nella donna la volont\u00e0 di abortire: \u00e8 invece necessario che si abbia un concreto pericolo per la salute psico-fisica della gestante.<br \/>\nDiverso \u00e8 il problema dell\u2019accertamento del danno conseguente al mancato esercizio del diritto di scegliere se abortire: per la Corte di Cassazione non \u00e8 ammissibile un danno in re ipsa, dunque il danno non pu\u00f2 essere liquidato in via presuntiva, ma la situazione di grave pericolo per la salute psico-fisica della donna deve essersi tradotta in un danno effettivo.<br \/>\nAnche in riferimento al secondo motivo di ricorso (l\u2019esistenza del \u201cdiritto a non nascere\u201d, o del \u201cdiritto a non nascere se non sano\u201d) vi \u00e8, nell\u2019ordinamento italiano, un contrasto giurisprudenziale.<br \/>\nL\u2019orientamento maggioritario afferma l\u2019inesistenza di questo diritto (cfr. Cass. Civ. n. 14488\/2004, n. 16123\/2006, n. 10741\/2009). Tuttavia, un altro orientamento \u00e8 giunto a riconoscere la possibilit\u00e0 di essere risarciti, seguendo per\u00f2 un diverso (e molto criticato) iter argomentativo. Con sent. n. 16754\/2012, infatti, la III sezione della Cassazione Civile ha \u201cspostato\u201d i termini del problema: a suo avviso, si deve ritenere che il danno al nato non sia costituito dalla lesione del \u201cdiritto a non nascere se non sano\u201d, ma dal fatto stesso della nascita non sana, ossia dalla circostanza di vivere un\u2019esistenza disabile, che comporta maggiori costi e sofferenze. In questo modo, la richiesta del risarcimento del danno diventa una richiesta di poter vivere meno disagevolmente la propria quotidianit\u00e0, grazie alla somma corrisposta dal medico.<br \/>\nLe questioni che le Sezioni Unite si trovano ad affrontare a questo riguardo sono molteplici. In primo luogo, si pone il problema della legittimazione ad agire di chi, al momento della condotta del medico, ancora non era persona (ossia il nascituro). Richiamando un precedente del 1993, le Sezioni Unite ricordano che, se sussiste un rapporto di causalit\u00e0 tra un comportamento colposo (anche anteriore alla nascita) e il danno cagionato al nascituro, quest\u2019ultimo pu\u00f2 agire per ottenere il risarcimento, una volta che con la nascita abbia acquistato la personalit\u00e0 giuridica. Dunque, la circostanza che il nato chieda il risarcimento per un fatto anteriore alla sua nascita non impedisce \u2013 in via di principio \u2013 che la wrongful life action sia accolta.<br \/>\nBisogna per\u00f2 accertare qual \u00e8 il contenuto del diritto che si considera leso (quindi in cosa consista il \u201cdanno\u201d) e se esiste il nesso di causalit\u00e0 tra la condotta del medico e la produzione del danno. Proprio l\u2019analisi di questi due aspetti porta la Corte a concludere che la wrongful life action non pu\u00f2 trovare accoglimento all\u2019interno dell\u2019ordinamento giuridico italiano.<br \/>\nIn riferimento al primo profilo, \u00e8 necessario chiarire cosa sia un danno: per la Corte il danno \u00e8 una perdita di utilit\u00e0. Per questo, se anche l\u2019errore diagnostico ha impedito alla gestante di interrompere la gravidanza, non sembrano comunque sussistere i margini perch\u00e9 si possa intravedere la concretizzazione di un danno. In particolare, la malformazione genetica del feto non pu\u00f2 essere configurata come danno perch\u00e9 la condotta del medico non ha portato a nessun peggioramento nella condizione precedente del feto stesso, che non si \u00e8 mai trovato nella condizione di essere sano. Un danno si sarebbe prodotto se il bambino, anzich\u00e9 disabile, in presenza di una corretta diagnosi da parte del medico fosse nato sano. Tuttavia, anche se la diagnosi fosse stata corretta, la malformazione sarebbe stata comunque inevitabile, tanto da spingere la madre ad abortire. La situazione pregressa (rispetto alla quale valutare la diminuzione di utilit\u00e0) sarebbe allora la non esistenza del bambino, ed \u00e8 di tutta evidenza come effettuare un raffronto tra queste due situazioni (la non esistenza e la vita disabile) sia pressoch\u00e9 impossibile. Ne deriva che il danno dovrebbe essere identificato con la stessa vita disabile, mentre l\u2019assenza di danno con la morte di chi propone l\u2019azione (ossia il bambino) In questo modo, tuttavia, si giungerebbe ad una contraddizione insuperabile, perch\u00e9 l\u2019assenza del danno sarebbe la non-vita, che tuttavia chiaramente non pu\u00f2 essere considerata un bene giuridico: l\u2019ordinamento italiano, infatti, tutela il bene giuridico \u201cvita\u201d, non la \u201cnon vita\u201d.<br \/>\nPer rigettare la pretesa a titolo di wrongful life, le Sezioni Unite ricorrono inoltre all&#8217;ulteriore obiezione per la quale il riconoscimento della responsabilit\u00e0 del medico nei confronti del nato malformato per essere venuto al mondo imporrebbe, per coerenza logica, di ammettere anche la possibilit\u00e0 di un\u2019azione di responsabilit\u00e0 nei confronti della madre che, in presenza delle condizioni prescritte dall&#8217;art. 6 della L. 194\/1978 (sull\u2019interruzione volontaria della gravidanza), abbia comunque portato a termine la gravidanza. Come argomento ad adiuvandum, la Corte richiama anche la giurisprudenza di ordinamenti diversi da quello italiano (es. USA, Germania Regno Unito), che sono giunti alle stesse conclusioni, rigettando parimenti le pretese risarcitorie basate sulla wrongful life.<br \/>\nIn riferimento al caso di specie, la Cassazione ritiene privo di rilevanza l\u2019orientamento adottato in altre pronunce giurisprudenziali (come Cass. n. 6735\/2002, Cass. n. 14488\/2004 e Cass. 16754\/2012), che tende ad accordare il risarcimento del danno per la nascita malformata al nato, facendo leva sul progressivo allargamento della tutela risarcitoria prima al padre, poi ai fratelli del bambino. In tali sentenze, il risarcimento sarebbe giustificato dal fatto che la nascita di un bambino la cui disabilit\u00e0 non era conosciuta n\u00e9 prevedibile \u2013 e che, quindi, coglie impreparato il nucleo familiare \u2013 comporterebbe lo sconvolgimento delle dinamiche familiari, causando danni esistenziali nei confronti di chi vi appartiene. Quindi, se il padre e i fratelli del nato disabile hanno diritto al risarcimento, a maggior ragione anche il nato stesso dovrebbe vedersi riconosciuto tale diritto.<br \/>\nTuttavia, le Sezioni Unite respingono tale orientamento: se si ammettesse questo argomento, infatti, si giungerebbe alla conclusione che la vita \u00e8 apprezzabile solo se sussiste l\u2019integrit\u00e0 psico-fisica. Dunque, ci sarebbe il concreto rischio di una deriva eugenetica.<br \/>\nInfine, le Sezioni Unite della Cassazione si esprimono in modo sintetico (ma comunque estremamente chiaro) anche sul tema del nesso di causalit\u00e0 tra la condotta del medico e la malformazione genetica del nato (il danno). Il precedente che esse implicitamente contestano \u00e8 espresso nella sent. n. 16754\/2012, pi\u00f9 volte citata, dove la Corte di Cassazione ha ritenuto che, una volta accertata la volont\u00e0 di abortire della gestante informata della malformazione del feto, vada ritenuto sussistente il nesso causale tra la carenza diagnostica e il danno consistente nella nascita malformata. Si avrebbe, infatti, l&#8217;equiparazione quoad effectum tra la fattispecie dell&#8217;errore medico che cagioni la malformazione o che non impedisca la sua insorgenza, scongiurabile invece in base a un intervento sanitario perito, e la fattispecie dell&#8217;errore medico che non ha evitato o ha concorso a non evitare la nascita malformata. Al contrario, le Sezioni Unite ritengono che tale causalit\u00e0 sia interrotta, sicch\u00e9 non pare sussistere alcun rapporto di causalit\u00e0 tra la condotta del medico e la produzione del (supposto) danno. Anche per questa via, allora, la richiesta di risarcimento non pu\u00f2 trovare accoglimento, tanto che le Sezioni Unite affermano che, nell\u2019ordinamento italiano, non esiste alcun margine per configurare l\u2019esistenza di un \u201cdiritto a non nascere, se non sano\u201d.<\/p>\n<p><em>(m.g.b.)<\/em><\/p>\n<p>ver: Fabrizio Piraino, <em>\u00abNomina sunt consequentia rerum\u00bb anche nella controversia sul danno al concepito per malformazioni genetiche. Il punto dopo le Sezioni unite 22 dicembre 2015 n. 25767<\/em>, in \u201cDir. Civ. Cont.\u201d, 6 gennaio 2016 http:\/\/dirittocivilecontemporaneo.com\/2016\/01\/nomina-sunt-consequentia-rerum-anche-nella-controversia-sul-danno-al-concepito-per-malformazioni-genetiche-il-punto-dopo-le-sezioni-unite-22-dicembre-2015-n-25767\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Cassazione Civile Sez. 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