{"id":79,"date":"2016-04-28T09:43:57","date_gmt":"2016-04-28T09:43:57","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/?p=79"},"modified":"2016-04-28T12:45:32","modified_gmt":"2016-04-28T12:45:32","slug":"eguaglianza-tributaria-e-vincolo-dellequilibrio-di-bilancio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/2016\/04\/28\/eguaglianza-tributaria-e-vincolo-dellequilibrio-di-bilancio\/","title":{"rendered":"Eguaglianza tributaria e vincolo dell\u2019equilibrio di bilancio"},"content":{"rendered":"<p>(Corte costituzionale, sentenza 10\/2015)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&amp;numero=10\" target=\"_blank\">http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&amp;numero=10<\/a><\/p>\n<p>[Son inconstitucionales las disposiciones normativas que imponen una sobrecarga del impuesto sobre la renta para las empresas del sector petrolero y de la energ\u00eda, ya que son incompatible con los artt. 3 y 53 Const., \u201cbajo el perfil de la razonabilidad y de la proporcionalidad, por inadecuaci\u00f3n de medios dispuestos por el legislador con respecto a la finalidad, en s\u00ed misma leg\u00edtima, perseguida\u201d. Sin embargo, en derogaci\u00f3n del principio de retroactividad de las sentencias del Tribunal, para evitar \u201cuna grave violaci\u00f3n de la estabilidad presupuestaria en conformidad con el art. 81 Const.\u201d, los efectos de la declaraci\u00f3n de ilegitimidad transcurren \u201cdesde el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n\u201d, o sea valen exclusivamente <em>pro futuro<\/em>] <\/p>\n<p>La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimit\u00e0 costituzionale delle disposizioni con le quali il legislatore aveva introdotto un regime fiscale differenziato per alcuni soggetti [art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u00e0, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall\u2019art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133]. Si prevedeva in particolare una maggiorazione, pari al 5,5%, dell\u2019imposta sul reddito per le sole imprese operanti in determinati settori, tra cui la commercializzazione di benzine, petroli, gas e olii lubrificanti, che nel periodo di imposta precedente avessero conseguito ricavi superiori a 25 milioni di euro.<br \/>\nLa Corte ha dichiarato illegittime le disposizioni impugnate affermando \u2013 coerentemente al proprio costante orientamento \u2013 che, per quanto \u201cnon ogni modulazione del sistema impositivo per settori produttivi costituisc[a] violazione del principio di capacit\u00e0 contributiva e del principio di eguaglianza\u201d, \u201cogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione (\u00a7 6.2 c.d.). E\u2019 questo il caso, secondo la Corte, delle disposizioni oggetto del giudizio, ritenute illegittime in quanto in contrasto con gli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 53 (dovere contributivo e progressivit\u00e0 del sistema tributario) della Costituzione. Tuttavia, la Corte ha altres\u00ec imposto una limitazione temporale degli effetti della propria decisione, stabilendo che, in deroga alla regola della retroattivit\u00e0 delle decisioni, la cessazione degli effetti delle disposizioni annullate valga esclusivamente <em>pro futuro<\/em>, in modo da scongiurare la violazione del principio dell\u2019equilibrio di bilancio, sancito dal novellato art. 81 della Costituzione.<br \/>\nDopo aver inquadrato la questione in oggetto \u2013 l\u2019eguaglianza tributaria \u2013 richiamando la propria precedente giurisprudenza, nella quale la capacit\u00e0 contributiva \u201cin un quadro di sistema informato a criteri di progressivit\u00e0\u201d \u00e8 qualificata \u201csvolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza\u201d [sentenza n. 341 del 2000, ripresa sul punto dalla sentenza n. 223 del 2012; (\u00a7 6.2 c.d.)], la Corte afferma che, per quanto \u201clo scopo perseguito dal legislatore\u201d con le disposizioni impugnate appaia \u201csenz\u2019altro legittimo\u201d, \u201ci mezzi approntati\u201d per realizzarlo non sono \u201cidonei [\u2026] a conseguirlo\u201d (\u00a7 6.5 c.d.). L\u2019imposizione di un regime fiscale speciale per le aziende che operano nel comparto petrolifero appare alla Corte, \u201castrattamente\u201d e \u201cin linea teorica\u201d (\u00a7 6.4 c.d.), giustificabile in forza delle peculiarit\u00e0 del settore, contrassegnato da uno \u201cstampo oligopolistico\u201d ed estraneo all\u2019eventualit\u00e0 di una contrazione della domanda per effetto di un aumento dei prezzi, e a fronte di una congiuntura (presente all\u2019epoca dell\u2019entrata in vigore delle disposizioni impugnate) nella quale a una \u201cgrave crisi economica\u201d ha corrisposto un \u201ccontemporaneo eccezionale rialzo del prezzo del greggio al barile\u201d (\u00a7 6.5 c.d.).<br \/>\nSe, prosegue la Corte, \u201ctemporanei interventi impositivi differenziati, v\u00f2lti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali\u201d possono in astratto ritenersi costituzionalmente legittimi, non lo sono quelli realizzati dal legislatore con le disposizioni censurate. \u201cPer fronteggiare una congiuntura economica eccezionale \u2013 afferma la Corte \u2013 si \u00e8 [\u2026] stabilita una imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal periodo di imposta 2008, senza limiti di tempo\u201d: ci\u00f2 che ha determinato \u201cun conflitto logico interno alle disposizioni impugnate, le quali, da un lato, intendono ancorare la maggiorazione di aliquota al permanere di una determinata situazione di fatto e, dall\u2019altro, configurano un prelievo strutturale destinato ad operare ben oltre l\u2019orizzonte temporale della peculiare congiuntura\u201d (\u00a7 6.5.2 c.d.). Il \u201cvizio di ragionevolezza\u201d \u2013 accertato dalla Corte \u2013 risiede insomma tutto qui: nella \u201cassenza di una delimitazione\u201d dell\u2019ambito di applicazione del tributo \u201cin prospettiva temporale o di meccanismi atti a verificare il perdurare della congiuntura economica che ne giustifica l\u2019applicazione\u201d (\u00a7 6.5.4 c.d.).<br \/>\nDopo aver cos\u00ec argomentato, la Corte si sofferma a considerare i prevedibili effetti economici della propria decisione sostenendo che la restituzione delle somme incassate dallo Stato, per mezzo della maggiorazione tributaria introdotta dalle disposizioni censurate, comporterebbe un danno finanziario tale da pregiudicare seriamente altre esigenze costituzionali: \u201canzitutto una grave violazione dell\u2019equilibro di bilancio ai sensi dell\u2019art. 81 Cost.\u201d, \u201cuno squilibrio del bilancio dello Stato di entit\u00e0 tale da implicare la necessit\u00e0 di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l\u2019Italia si \u00e8 obbligata in sede di Unione europea e internazionale (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilit\u00e0 in cui tale entrata \u00e8 stata considerata a regime\u201d (\u00a7 8 c.d.). Sicch\u00e9, nel caso di specie, la Corte ravvisa l\u2019opportunit\u00e0 di imporre una limitazione degli effetti retroattivi della pronuncia d\u2019illegittimit\u00e0: una limitazione, secondo la Corte, \u201ccostituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco\u201d (\u00a7 8 c.d.).<br \/>\nA questo scopo, la Corte prima procede ad autoattribuirsi il potere di limitare gli effetti della declaratoria di illegittimit\u00e0 costituzionale \u201csul piano del tempo\u201d. Richiama al riguardo la prassi di altri tribunali costituzionali europei (segnatamente quello austriaco, tedesco, spagnolo e portoghese), in cui tale modulazione temporale si realizza \u201canche nei giudizi in via incidentale, indipendentemente dal fatto che la Costituzione o il legislatore abbiano esplicitamente conferito tali poteri al giudice delle leggi\u201d, concludendone che \u201cuna simile regolazione degli effetti temporali deve ritenersi consentita anche nel sistema italiano di giustizia costituzionale\u201d (\u00a7 7 c.d.). Afferma poi che, nel caso di specie, l\u2019esercizio di questo potere in deroga alla regola della retroattivit\u00e0 (qualificato significativamente dalla Corte un \u201cprincipio generale\u201d risultante dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953) supera uno scrutinio di \u201cstretta proporzionalit\u00e0\u201d, sussistendo \u201cl\u2019impellente necessit\u00e0 di tutelare uno o pi\u00f9 principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco\u201d (\u00a7 7 c.d.).<br \/>\nCos\u00ec facendo, la Corte \u2013 forse malgrado le sue intenzioni \u2013  ha trasformato il principio costituzionale dell\u2019equilibrio di bilancio elevandolo a principio fondamentale che, come tale, non solo si impone quale limite all\u2019esercizio del potere legislativo ma che la stessa Corte costituzionale \u00e8 tenuta direttamente ad osservare anche in assenza di alcuna interposizione legislativa: in altri termini, la Corte, con la pronuncia in commento, sembra aver ritenuto che anche le sue decisioni, alla stessa stregua delle leggi, debbano rispettare il vincolo costituzionale dell\u2019equilibrio di bilancio. <\/p>\n<p><em>(f.m.)<\/em><\/p>\n<p>Ver: I. Massa Pinto, <em>La sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015 tra irragionevolezza come conflitto logico interno alla legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale: ancora un caso di ipergiurisdizionalismo costituzionale<\/em>, en \u201cCostituzionalismo.it\u201d, 1, 2015; R. Bin, <em>Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi<\/em>, en la p\u00e1gina web: <a href=\"http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/bin1.pdf\" target=\"_blank\">http:\/\/www.forumcostituzionale.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/bin1.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Corte costituzionale, sentenza 10\/2015) http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&amp;numero=10 [Son inconstitucionales las disposiciones normativas que imponen una sobrecarga del impuesto sobre la renta para las empresas del sector petrolero y de la energ\u00eda, ya que son incompatible con los artt. 3 y 53 Const., \u201cbajo el perfil de la razonabilidad y de la proporcionalidad, por inadecuaci\u00f3n de medios dispuestos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2530,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29790],"tags":[1941666,4838,1941667,1875,1941664],"class_list":["post-79","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blogs-de-la-red","tag-capacidad-fiscal","tag-crisis-economica","tag-estabilidad-presupuestaria","tag-igualdad","tag-razonabilidad"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2530"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=79"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":81,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/79\/revisions\/81"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=79"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=79"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/italiadoxa\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=79"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}